Il trust è entrato di diritto nel nostro ordinamento attraverso una legge dello Stato entrata in vigore il primo Gennaio 1992 che ha ratificato la convenzione dell’AJA del 1 luglio 1985.
Ma cosa si intende esattamente per Trust? La migliore definizione è data proprio dalla Convenzione: per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il Trust non ha nulla a che vedere con l’autorità antitrust, che è nata alla fine dell’800 negli Stati Uniti per evitare e combattere concentrazioni oligopolistiche industriali soprattutto nei settori dei trasporti e delle banche.
I fini del trust possono essere molteplici; dalla protezione del patrimonio aziendale o familiare, al passaggio generazionale, alla gestione aziendale per passare infine alla regolamentazione successoria evitando quelle storture molte volte imposte dal nostro ordinamento che portano molte volte a conflitti endofamiliari o ancor peggio alla dissoluzione delle società a gestione familiare.
A differenza della erronea considerazione comune, probabilmente indotta dai mass media, il Trust non è uno strumento di gestione di grandi patrimoni o finalizzato all’elusione fiscale bensì uno strumento che ha costi di gestione ridotti ed una tassazione ad oggi molto concorrenziale in quanto parificata quella di donazioni e successioni. Su questo punto è in corso un grande dibattito in sede di Unione Europea, che vorrebbe aumentare esponenzialmente le tassazioni sulle successioni per perequarle agli altri Paesi Europei.
Il momento giusto per costituire un trust, quindi, è adesso!