In tema di assoggettamento a imposta di successione e donazione della disposizione dei beni in trust, dopo anni di serrata contrapposizione tra la posizione dell'Agenzia delle Entrate, la dottrina e la giurisprudenza, anche della Suprema Corte, sembra si sia finalmente arrivati a una soluzione condivisa.
Tutto nasce dalla legge 286/2006 che, in sede di conversione in legge del D.L. 262/2006, ha ripristinato l’imposta sulle successioni e donazioni disponendone l’applicazione anche per i vincoli di destinazione.
Se non vi è dubbio che la segregazione di beni in un trust da parte del disponente sia espressione di una volontà tesa, al verificarsi di determinate condizioni, a trasferire i beni ai beneficiari e quindi assoggettabile all’imposta sulle successioni e donazioni quale vincolo di destinazione, il problema di cui si è a lungo discusso è quello dell'identificazione del momento impositivo.
Secondo l'Agenzia delle Entrate coincideva con la costituzione in trust dei beni mentre secondo un filone giurisprudenziale sempre più consolidato, dal 2015 anche della Corte di Cassazione che in un primo momento aveva condiviso la posizione dell’Amministrazione Finanziaria, doveva essere individuato nel successivo momento dell'effettivo trasferimento degli stessi ai beneficiari.
Ora, con l'emanazione nell’agosto del 2021 di una propria circolare in consultazione pubblica fino al successivo 30 settembre, l'Agenzia delle Entrate riconosce che il momento impositivo è quello dell'effettivo trasferimento ai beneficiari dei beni, a nulla rilevando quello dell’intestazione degli stessi al trustee.
Resta da chiedersi se sia un effettivo vantaggio per il beneficiario del trust che, in caso d’inasprimento dell’imposta o di riduzione delle franchigie, com’è probabile che sarà per adeguarsi agli altri Paesi europei, o anche di un mutamento della sua posizione giuridica, potrebbe subire una maggiore imposizione.
Forse si dovrebbe lasciare al disponente la facoltà di assoggettare subito a imposta sulle successioni e donazioni la costituzione dei beni in trust.