Nell’ambito delle possibili funzioni che il trust può essere chiamato a svolgere in un contesto imprenditoriale, vi è certamente quella di fungere da strumento di garanzia di cui l’imprenditore si può avvalere per facilitare l’ottenimento di risorse finanziarie destinate alla propria attività di impresa.
Con l’istituzione di un trust a scopo di garanzia, infatti, il disponente imprenditore potrà vincolare determinati beni e diritti a vantaggio del creditore che gli abbia erogato un finanziamento.
In questo modo, l’imprenditore potrà offrire al creditore una specifica garanzia, alternativa rispetto a quelle tradizionali costituite da pegno, ipoteca o privilegio speciale.
Naturalmente non è una fattispecie necessariamente confinata nel solo ambito imprenditoriale, potendo il trust di garanzia trovare applicazione anche con riferimento a tutte quelle situazioni in cui il disponente intenda segregare determinati beni al fine di concedere ai suoi creditori una specifica garanzia per il soddisfacimento dei loro crediti.
In questo modo, la garanzia costituita dal trust andrà ad aggiungersi alla garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore, rappresentando in ogni caso uno strumento di garanzia più efficiente rispetto all’utilizzo dei tradizionali diritti reali di garanzia, in quanto l’attività liquidatoria posta in essere dal trustee dovrebbe assicurare un risultato più veloce ed un miglior esito gestionale.
Senza dimenticare, infine, che attraverso l’istituzione di un trust a scopo di garanzia si ottiene l’ulteriore vantaggio che i beni vincolati nel trust rimangono insensibili alle azioni esecutive individuali che siano promossi dai creditori del disponente.